PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) dare valore all'handicap per riconoscerlo come risorsa e veicolo di integrazione sociale;

          b) sviluppare la cultura dell'attenzione alla persona portatrice di handicap;

          c) fare in modo che i disabili iscritti alle scuole di ogni ordine e grado non debbano essere classificati in base a criteri di normalità che prescindono dalla loro diversità;

          d) riconoscere la specificità e la diversità della persona portatrice di handicap, valorizzandone i diritti, i bisogni e le potenzialità;

          e) sviluppare la ricerca e lo studio per creare un sistema sociale non omologato nel quale la persona portatrice di handicap sia integrata e possa sviluppare le sue specificità;

          f) promuovere le condizioni per cui l'handicap possa diventare una risorsa per costituire una società più giusta tramite una scuola capace di ridefinire i suoi obiettivi educativi, accogliendo e valorizzando ogni diversità e promuovendo energie prosociali naturali nei bambini e nelle bambine, che interagendo con i portatori di handicap possono diventare cittadini attivi in un mondo che riconosce pari opportunità a ogni individuo.

      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge:

          a) promuove la ricerca scientifica sull'handicap e sostiene la valorizzazione dei suoi risultati;

 

Pag. 4

          b) garantisce un impiego dei fondi elargiti alla ricerca scientifica sull'handicap in tempi brevi e con procedure semplificate;

          c) vigila sul corretto utilizzo dei fondi elargiti ai sensi della lettera b);

          d) incentiva la cooperazione scientifica nazionale;

          e) assicura la continuità della ricerca scientifica sull'handicap;

          f) incentiva livelli qualificati di ricerca scientifica sull'handicap;

          g) favorisce e sostiene gli enti, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le fondazioni che operano nel settore della ricerca scientifica sull'handicap.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Gli enti, le ONLUS e le fondazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), ricevono contributi per:

          a) istituire o, se già esistenti, ristrutturare centri di ricerca per l'integrazione dei portatori di handicap;

          b) realizzare progetti sperimentali a favore dei portatori di handicap, effettuando appositi screening per predisporre interventi personalizzati e per monitorarne le varie fasi;

          c) sostenere progetti di ricerca sulle varie tipologie e fenotipi dell'handicap e sulla loro incidenza;

          d) promuovere progetti per la diagnosi e per l'intervento precoce al fine di ritardare o di limitare la gravità dell'handicap;

          e) attivare corsi di formazione per il personale di sostegno ai portatori di handicap nel campo educativo-didattico, della pedagogia applicata, della logopedia, della promozione ludico-motoria e della terapia mediante pratiche sportive;

 

Pag. 5

          f) allestire laboratori per la logopedia, la psicomotricità, la musicoterapia, l'espressività grafico-pittorica e mimico-gestuale;

          g) istituire un osservatorio permanente affidato a un'équipe medico-psico-pedagogica in ogni nido e scuola dell'infanzia;

          h) promuovere interventi di sostegno alle famiglie dei bambini portatori di handicap in base alle problematiche individuate;

          i) promuovere gruppi di auto-aiuto per i genitori dei bambini portatori di handicap finalizzati a creare solidarietà e sinergie;

          l) assicurare un'idonea formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;

          m) realizzare sinergie didattiche e pedagogiche per enucleare problematiche legate alla conduzione della classe e realizzare l'integrazione delle diversità;

          n) assicurare la documentazione multimediale dei momenti educativi più utili a visualizzare l'ottimizzazione dei tempi della riabilitazione dell'handicap e la qualità dell'integrazione;

          o) utilizzare gli ambienti sportivi polivalenti idonei alla riabilitazione motoria e psico-fisica;

          p) sostenere la pubblicazione dei lavori scientifici e la valorizzazione dei risultati della ricerca in materia;

          q) sostenere i poli di ricerca nazionali;

          r) sostenere la partecipazione alla collaborazione scientifica internazionale.

Art. 3.
(Finanziamenti).

      1. I contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge sono concessi in conto capitale, a totale o parziale copertura

 

Pag. 6

dei costi sostenuti, agli enti, alle ONLUS e alle fondazioni di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta.
      2. Le domande devono essere redatte su appositi moduli conformi al modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
      3. Le risorse stanziate ogni anno sono ripartite esclusivamente tra i soggetti di cui al comma 1.
      4. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90 per cento della somma ritenuta ammissibile al finanziamento.
      5. I progetti riguardanti l'istituzione o la ristrutturazione dei centri di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere ricevuto il permesso di costruire da parte del comune competente.
      6. L'avvenuta ammissione al finanziamento è comunicata agli interessati non oltre sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.
      7. I contributi per i centri di cui al comma 5 sono erogati per il 30 per cento all'inizio dei lavori e per la restante parte per stati di avanzamento dei lavori non oltre tre mesi dalla relativa fatturazione.
      8. I contributi per l'allestimento dei laboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono erogati per il 50 per cento all'avvenuta consegna degli strumenti e dei materiali e per il restante 50 per cento tre mesi dopo l'avvenuta consegna e previa attestazione di congruità degli stessi.
      9. Nel caso di ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera f), l'erogazione è effettuata per il 30 per cento alla data di attivazione del progetto, per il 30 per cento alla data della sua realizzazione e per il 30 per cento al termine della stessa. Il restante 10 per cento è erogato alla data di presentazione della relazione finale di chiusura.

Art. 4.
(Centri di ricerca).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo

 

Pag. 7

2, è istituito un centro di ricerca nazionale per l'integrazione dei portatori di handicap, con sede in Foggia, da gestire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), e dell'articolo 2.
      2. È possibile istituire un centro di ricerca presso ogni capoluogo di provincia, la cui gestione è affidata a enti, a ONLUS o a fondazioni già operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap e di riconosciuta valenza sociale.
      3. I centri di cui al comma 2 comunicano annualmente al centro nazionale di cui al comma 1 i risultati delle proprie attività, anche per via informatica.
      4. I centri di cui ai commi 1 e 2 promuovono un congresso annuale al fine di garantire lo scambio delle esperienze, la parità metodologica, la diffusione dei dati e l'aggiornamento.

Art. 5.
(Organi e competenze dei centri di ricerca).

      1. Gli organi dei centri di cui all'articolo 4 sono il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.
      2. Il consiglio di amministrazione è formato dai membri del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'ente, della ONLUS o della fondazione cui è affidata la gestione dell'ente di ricerca. Il consiglio di amministrazione:

          a) gestisce i fondi;

          b) realizza lo studio di fattibilità del centro di ricerca;

          c) redige i progetti e ne cura la realizzazione, predisponendo appositi spazi per la ricerca, la formazione e le attività educative e sportive.

      3. Il comitato scientifico è composto dal direttore e dall'équipe medico-psico-pedagogica.
      4. Il direttore coordina la ricerca e la formazione e dispone la pubblicazione dei dati relativi.

 

Pag. 8


      5. Il comitato scientifico:

          a) redige i piani operativi in base agli indirizzi generali della ricerca e ne cura la realizzazione;

          b) presenta proposte di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza;

          c) organizza corsi di formazione psico-pedagogica per logopedisti, educatori, insegnanti, istruttori di nuoto, fisioterapisti, psicomotricisti ed esperti di laboratorio grafico-espressivo, mimico-gestuale e musicale;

          d) allestisce laboratori per la ricerca e monitora i relativi dati;

          e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei bisogni formativi e delle potenzialità di ogni bambino portatore di handicap anche in ambito scolastico;

          f) programma incontri con il personale educativo al fine di predisporre idonei percorsi formativi e didattici finalizzati al miglioramento della qualità dell'apprendimento;

          g) raccoglie ed elabora i dati delle ricerche e ne cura la diffusione in ambito locale e nazionale attraverso idonei strumenti di comunicazione e l'organizzazione di convegni e seminari;

          h) istituisce un archivio dei dati delle ricerche.

Art. 6.
(Programmi di ricerca pluriennali).

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge sono privilegiati i programmi di ricerca pluriennali presentati dai centri di ricerca di cui all'articolo 4, nonché dagli enti, dalle ONLUS e dalle fondazioni operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap che possono documentare di aver ottenuto finanziamenti per progetti nel medesimo campo per due anni consecutivi.

 

Pag. 9


      2. I programmi pluriennali devono indicare in modo dettagliato l'elenco degli interventi da realizzare in ciascun anno, con l'indicazione dei relativi finanziamenti.
      3. L'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 2 avviene secondo un piano pluriennale. L'erogazione dei finanziamenti relativi alle singole annualità avviene con le modalità previste dall'articolo 3, comma 9.

Art. 7.
(Utilizzazione dei risultati della ricerca).

      1. I risultati delle ricerche finanziate ai sensi della presente legge possono essere utilizzati liberamente dall'ente beneficiario del finanziamento, senza scopo di lucro.

Art. 8.
(Applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai programmi di ricerca che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o luglio 2006.

Art. 9.
(Responsabilità).

      1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, la responsabilità dei programmi di ricerca è attribuita al rappresentante legale dell'ente beneficiario del finanziamento.